FAQ Dispensa Unico Produttore di Reddito ( rev. 2.1b - 4/1/2002 ) (per la versione aggiornata di questa faq, o per altre faqs sull' argomento dispense: http://www.bisighini.it/obiezione.html)

Prologo.
NOTA BENE: sia ben chiara una PREMESSA amici miei, se in qualche modo fingete solamente di trovarvi in una situazione che vi dia diritto alla dispensa, (ad esempio autocertificando il falso oppure trasferendovi fittiziamente in un nuovo comune per ottenere uno stato di famiglia in cui risultate solo voi ritrasferendovi subito dopo averlo avuto nella vecchia residenza senza aspettare l'esito della domanda di dispensa), in tal caso STATE AGENDO NELL'ILLEGALITA'. Se se ne accorgono, il che è possibile, non solo non vedete alcuna dispensa ma vi beccate PURE, immagino, una denuncia PENALE con relativo PROCESSO e CONDANNA.
Il che sinceramente ve lo SCONSIGLIO, piuttosto fate 10 mesi di servizo in regola e mettete il cuore in pace.

Premesso ciò, inizierei con una citazione di un messaggio del dott. G. Bastianini, addetto dell'Ufficio Nazionale per il Servizio Civile, apparso sul forum ufficiale dell' U.N.S.C. stesso :

Autore: G. Bastianini/UNSC (194.185.125.---)
Data: 04-Nov-2000 12:38

"Se sei unico produttore di reddito del nucleo familiare, anche se tale nucleo è composto solo da te, hai diritto alla dispensa. Devi però dimostrare che sei produttore dell'unico reddito del nucleo"

PROCEDENDO CON ORDINE, per chiedere dispensa o LISAAC come unico produttore di reddito del nucleo familiare, basta che si risulti in tale stato prima di spedire la dispensa, basta anche il giorno prima, familiari a carico non sono INDISPENSABILI, ma se ci sono ancora meglio. Pare che si debba rimanere in tale stato solo al momento di ricevere la dispensa, (quindi se poi si diventasse disoccupati o si tornasse a vivere in famiglia, A DISPENSA OTTENUTA, farebbe lo stesso).

Le dispense per questo motivo, come per alcuni altri, spettano solo nei limiti dell'esubero di obiettori rispetto ai posti disponibili.
Tenete presente ad esempio che nel 2000 tra i MILITARI di esubero c'era poco o nulla, mentre era piuttosto alto tra gli OBIETTORI. Allo stato delle cose converebbe quindi aver fatto prima domanda di obiezione di coscienza.
Chi può e chi non può fare domanda di dispensa e per quali motivi viene specificato ogni anno, con apposito decreto, che trovate nella sezione "Legislazione" sul sito dell'Ufficio Nazionale per il Servizio Civile ( http://www.serviziocivile.it/ ). Si legga anche in proposito la mia relativa faq al solito indirizzo (http://www.bisighini.it/obiezione.html).

Per ottenere la dispensa come unico produttore di reddito si deve:

1) Poter dimostrare di possedere un reddito (vedi documenti da allegare) al momento della presentazione della domanda. Pare che vada bene anche un lavoro temporaneo. Se a tempo indeterminato ovviamente sarebbe meglio. L'obbligo di adempiere al servizio civile naturalmente dovrebbe compromettere la possibilità di percepire tale reddito e creare problemi economici e/o familiari, INFATTI il titolo di dispensa come "Unico produttore di reddito" è appunto una specificazione del titolo di dispensa "problemi economici e familiari" : quindi se si è unico produttore di reddito, ma si ha poi un reddito fisso indipendente da qualsiasi attività lavorativa che consenta di mantenersi anche se si parte per il servizio civile e non si lavora più, non avendo ad esempio a parte il mantenimento spese aggiuntive, (tipo si fosse in comodato e non si dovesse pagare l'affitto e si avesse un alto reddito dato da affitto di immobili), si potrebbe rischiare che UNSC rifiuti la dispensa non riconoscendo appunto la sussistenza di "problemi economici e familiari".

2) Si cambia residenza e si va a vivere da soli, o se non si è soli, basta che nessuno che risulti poi sul proprio stato di famiglia abbia a sua volta un reddito. Quindi si va a dichiarare all'anagrafe il cambio residenza. Se si è in affitto o con mutuo è meglio ma non necessario, anche il comodato gratuito può andar bene se comunque si possono dimostrare i sopracitati "problemi economici e familiari".

In proposito è bene SPECIFICARE che cosa si intenda attualmente per FAMIGLIA nel nostro ordinamento, vi cito espressamente l'attuale normativa:
"Famiglia anagrafica
1. Agli effetti anagrafici per famiglia si intende un insieme di persone legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozioni, tutela o da vincoli affettivi, coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso Comune. 2. Una famiglia può essere costituita da una sola persona."
(art. 4 del REGOLAMENTO ANAGRAFICO DELLA POPOLAZIONE RESIDENTE, legge 24 Dicembre 1954, n. 1228 - D.P.R. 30 Maggio 1989, n. 223, testo integrale al sito http://www.censimenti.it/ [grazie a Andrea Giudiceandrea per la precisazione e a FF per vermi ricordato di aggiornare la faq...])

La definizione con rilevanza specifica di nucleo familiare dovrebbe trovarsi invece qui: D.P.R. 30 MAGGIO 1989, N. 223 "Regolamento anagrafico della popolazione residente" (G.U. n. 132 del 8-6-1989)

Quindi se vi trasferite a vivere soli, siete a posto ed otterrete uno stato di famiglia a parte solo per voi, se invece volete andare a coabitare vi conviene comunque prima sentire nel comune dove si va a stare, dato che alcuni Comuni hanno dei problemi a dare uno stato di famiglia a parte (dove si risulta da soli) se si coabita con qualcuno (ma direi che sia un abuso alla luce di quanto letto sopra), altri invece lo rilasciano senza problemi.
Se invece si convive con dei familiari, pare ovvio che essi entreranno a far parte del proprio stato di famiglia, quindi in tal caso è necessario che essi non abbiano alcun reddito (es. pensioni).

3) Dichiarato questo, l'anagrafe va ad accertare se è vero (vanno i vigili al domicilio). Per questo accertamento ci vogliono 2-3 settimane almeno, ma in alcuni comuni anche un paio di mesi o più.
Se trovano qualcuno a casa, fanno un sopralluogo dentro per vedere se effettivamente ci si abita, se non trovano nessuno, alcuni comuni si accontentano di conferme del vicino di casa. Pare che alcuni comuni non controllino affatto, altri che sorteggino i controlli, dipende ...

Ma attenzione la la "Nota esplicativa al D.P.C.M. 9 febbraio 2001" dice:

"11. Resta ferma, ovviamente, la facoltà del richiedente di documentare le informazioni richieste facendo ricorso alle dichiarazioni sostitutive di certificazione di atto notorio, ai sensi del Regolamento di attuazione degli articoli 1, 2, e 3 della legge 15 maggio 1997, n. 127, in materia di semplificazione delle certificazioni amministrative, laddove ciò sia normativamente consentito. E' bene ricordare che l'Ufficio ha l'obbligo di attivare sistemi di verifica e controllo sulle dichiarazioni rese e di denunciare all'Autorità Giudiziaria ordinaria i casi di dichiarazioni non rispondenti al vero."

NOTA BENE: pare che alcuni comuni neghino che si possa autocertificare il cambio di residenza fino a che non sono venuti i vigili per il sopralluogo, ma ritengo sia un abuso, anche alla luce di quanto dice il modulo del 14esimo CENSIMENTO (vedi punto 2 di questa stessa faq) a proposito di FAMIGLIA, e cioè che si può creare una famiglia da soli, anche se ancora l'anagrafe del comune non ha accertato e certificato la residenza.

CREDO CHE LE COSE STIANO COSI':
Al mio comune mi dissero che io ero residente nel nuovo comune dal giorno della mia richiesta. Da tale giorno,cioè, potevo autocertificarlo. Poi se a seguito dell'accertamento tale status non viene ufficializzato (rifiutano il cambio di residenza a seguito del sopralluogo dei vigili), una COSA E' CERTA, dovete comunicarlo il più velocemente possibile ad UNSC e perdere ogni speranza di dispensa o vedervela revocare se già ottenuta, POICHE' se non lo fate, state autocertificando IL FALSO e per autocertificazione mendace scatta DENUNCIA PENALE, quindi occhio!. (Per autocertificare il cambio di residenza, NATURALMENTE potete allegare la fotocopia della carta d'identità in cui ancora risultate nel vecchio comune originario).


4) Una volta che l'anagrafe ha accertato il cambio di residenza, si può ottenere lo stato di famiglia in cui si risulta come unici componenti. Tale stato di famiglia servirebbe sul mod. 17, che altro non è che uno stato di famiglia rilasciato su un modulo speciale per motivi di leva in cui è specificato il numero della lista di leva con l'anno della classe, il motivo di dispensa e la dichiarazione del richiedente sul proprio stato di famiglia, timbrato e sottoscritto da un funzionario comunale.
Se il comune non lo rilascia, si può usare uno stato di famiglia in carta semplice ad uso leva militare: pare sia indifferente e inoltre sembra che il mod. 17 sia stato abrogato.

5) Quindi si preparano tutti i documenti e li si spediscono con raccomandata con avviso di ricevimento, o vi consiglio con POSTA CELERE con avviso di ricevimento, ( inserendo espressamente sulla busta la seguente dicitura: "DOMANDA DI DISPENSA/LISAAC" ) a :

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
UFFICIO NAZIONALE PER IL SERVIZIO CIVILE
Via S. Martino della Battaglia, n. 6
00185 ROMA

Vi consiglio comunque CALDAMENTE di ricontrollare tutti i dati che riguardano UNSC, per
eventuali modifiche successive alla redazione di questa faq, sul loro sito
( www.serviziocivile.it )

6) Quanto al tipo di mezzo postale da usare, la "Nota esplicativa al D.P.C.M. 9 febbraio 2001" dispone al punto 12:

"...Per data di ricezione si intende quella apposta sulle cartoline di avviso di ricevimento delle raccomandate (e non quella di invio delle stesse). La domanda, oltre che spedita a mezzo posta, può essere consegnata a mano all' Ufficio Nazionale per il servizio civile..."
Si parla cioè genericamente di invio a mezzo posta e di un riferimento, non esclusivo mi pare, alla raccomandata A.R. che non dovrebbe escludere l'invio a mezzo di posta celere, comunque. Ed a quanto so io fino ad oggi UNSC ha continuato ad accettare tutte le domande inviate con posta celere senza problemi. Ripeto quindi il consiglio a favore della posta celere.

Vi do solo alcune informazioni qui di seguito a titolo di cronaca sui pro e contro dei due mezzi postali, ognuno poi decida come ritenga più opportuno.

La POSTA CELERE in un giorno arriva, (solo in caso di disguidi potrebbe metterci MAX 3-4 giorni, MA NON DI PIU', dopo di che UNSC *deve* protocollare la domanda. UNSC entro 90gg deve adottare il provvedimento di accettazione o diniego, se no si è dispensati ex lege, indipendentemente dai motivi addotti. A TAL FINE si deve conservare gelosamente la ricevuta dell'invio della posta celere, e l'avviso di ricevimento che manda UNSC con la data di quando ha protocollato la domanda : dal giorno successivo a questa data, all'arrivo cioè, scatta il conteggio dei 90 gg). Bisogna poi calcolare un paio di altre settimane (o mesi!!!) perchè UNSC dopo aver adottato il provvedimento lo mandi allo sportello spedizioni e faccia recapitare l'esito via posta. Se usate raccomandate A.R. normali, UNSC potrebbe lasciare in giacenza in posta la vostra domanda quasi 40 gg!!! COME è successo a me. Bellooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo!

Se si abita vicino a Roma o si ha voglia di fare un viaggetto, anche la consegna a mano agli sportelli UNSC è un ottima soluzione, e qui (http://www.bisighini.it/obiezione/mappatermini-UNSC.gif) potete anche trovare la piantina che indica dove si trova il loro ufficio rispetto alla stazione termini di ROMA (5 minuti a piedi).

7) NOTA BENE: fino al giorno prima dell'avvio al servizio si chiede la DISPENSA: chiedendo la dispensa si ha il vantaggio che fino a che UNSC non decide, NON SI PARTE per il servizio. SE si è già ricevuta la comunicazione della data della partenza e dell'ente di assegnazione, allora la domanda di dispensa la si deve mandare anche per conoscenza all'ente, senza gli allegati specificando che la domanda di dispensa sospende ex lege l'avvio al servizio, nota bene che non serve nessun provvediemento dell' U.N.S.C., la sospensiva è automatica. Alle volte per disguidi tecnici può accadere che si debba entrare in servizio un determinato giorno, MA che non sia arrivata nessuna comunicazione formale da parte di UNSC e si riceva SOLO successivamente a tale giorno una comunicazione informale da parte dell'ente di assegnazione. In questo caso non si deve partire fino a che non si riceve comunicazione FORMALE, e fino ad allora ritengo che si POSSA ancora fare domanda di dispensa anche se in teoria si sarebbe dovuto già iniziare il servizio da qualche giorno.

Dal giorno in cui si è già iniziato il servizio (ricevuta cioè la comunicazione FORMALE), si può invece chiedere SOLO la LISAAC E finchè UNSC non decide si DEVE prestare servizio (potrbbero passare quasi 4 mesi, se si usa posta celere con A.R. fino a quasi 5 mesi con Raccomandata normale A.R.).

Inoltre pare che chi chieda la dispensa invece della LISAAC abbia più probabilità di ottenerla, soprattutto per le clausule di dispensa che stanno agli utlimi posti (es. "meriti scientifici" etc.)

8) Ottenuta la dispensa, si deve attendere il congedo definitivo, i cui tempi di arrivo dipendono da distretto a distretto e da comune a comune. In pratica la procedura è questa: l'Unsc avverte il distretto, il distretto avverte il Comune, il Comune (ufficio leva) ti spedisce a casa il congedo (oppure ti chiama per andare a prenderlo). Come si può immaginare, dati i vari passaggi, non è la cosa più agevole del mondo (anche se ultimamente sembra che la procedura si sia velocizzata. Potete comunque provare a velocizzare il tutto sollecitando il D.M. [Si legga anche in proposito la mia relativa faq al solito indirizzo (http://www.bisighini.it/obiezione.html]). Nel frattempo possono revocare la dispensa solo se si dovesse accertare che che si è certificato e/o dichiarato il falso, nel qual caso come dicevo scatta anche il processo penale.

NOTA BENE: Mentre si aspetta l'esito, o almeno non appena dispensato, sarebbe bene ringraziare chi ha reso possibile tutto ciò. Un bel modo sarebbe quello di dare un contributo volontario, intestato a:

"Né giusta né utile" - Comitato per l'abolizione della leva,
Via Martellini 19, 50125 Firenze
Conto Corrente Postale 12119566

(Comitato a cui io NON sono in alcun modo AFFILIATO, ma a cui devo VERAMENTE molto. GRAZIE ANCORA dott.ssa VALENTINA o dovrei dire AMICA MIA?!).

9) La dispensa spetta solo nei limiti degli esuberi di obiettori. Se c'è esubero spetta di diritto.
In caso di rifiuto nulla vieta di presentare una nuova domanda per motivi sopraggiunti e/o diversi. Inoltre se la rifiutano e si fa ricorso al TAR, si hanno altissime probabilità di vincerlo, ma si potrebbe rimanere in ballo fino per anni affinchè il guidizio si conluda definitavemte. Il TAR in genere concede la sospensiva e non fa iniziare il servizio fino a decisione avvenuta, ma tale concessione non è automatica e potrebbero passare alcune settimane (o mesi ?) durante i quali si potrebbe essere costretti ad iniziare. CERTO è che se nel frattempo si fosse nelle condizioni per poter legittimamente spedire un'altra domanda di dispensa per un motivo qualsiasi (rigorosamente con raccomandata normale), tale domanda anche se rifiutata, farebbe guadagnare "almeno almeno" 2 mesi di tempo sospendendo la chiamata stessa e dando così il tempo di ottenere il provvedimento di sospensiva del TAR senza farsi nemmeno un giorno di servizio; ma ATTENZIONE perchè auterovoli pareri avuti da avvocati esercenti sull'argomento avanzano dubbi sul fatto che una nuova domanda di dispensa sospendendo l'avvio al servizio potrebbe interferire con l'iter del ricorso al TAR, non c'è nulla di certo, io non sono di questo avviso, MA informatevi bene da un legale prima di fare mosse potenzialmente controproducenti...

10) Qui di seguito ecco la lista dei documenti da allegare per ottenere la dispensa come unico produttore di reddito del nucleo familiare. NOTA BENE: se serve un po' di tempo per preparare tutti i documenti, ma la chiamata è già stata notificata, ancora una volta se si fosse nelle condizioni per poter legittimamente spedire un'altra domanda di dispensa per un motivo qualsiasi (rigorosamente con raccomandata normale), tale domanda anche se rifiutata, farebbe guadagnare quel paio di mesi almeno, sospendendo la chiamata stessa, ( anche se UNSC pare ritenga chetale sospensione operi una sola volta, ERRONEAMENTE aggiungerei io: ma si veda la mia faq specifica in proposito ) dando così nel frattempo la possibilità di finire di preparare e/o ottenere la documentazione mancante.

Si tenga presente inoltre che di solito UNSC se mancano dei documenti, prima di rifiutare la domanda, chiede di integrarla, ma a ciò non è tenuto. Potrebbe LEGITTIMAMENTE respingere la domanda ritenedo la documentazione incompleta.
INOLTRE se i documenti o la domanda sono incompleti, i 90 gg. per la decisione decorrono da quando UNSC riceve la domanda regolarizzata in tutte le sue parti. (Anche se UNSC pare non sapere o non applicare tale facoltà, a tutto vantaggio dei richiedenti... VOI!)

Veniamo ora alla LISTA dei documenti da allegare:

Nota esplicativa al D.P.C.M. in data 9 febbraio 2001 emanato ai sensi dell'art. 9 della legge 8 luglio 1998, n. 230, e successive modificazioni" (art. 2 del decreto legge 16 settembre 1999, n. 324, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 12 novembre 1999, n. 424).

[...]

9. COME FARE DOMANDA.
La domanda di LISAAC o di dispensa deve necessariamente contenere i seguenti dati ed informazioni:
1. dati anagrafici completi (cognome, nome, luogo e data di nascita)
2. codice fiscale
3. residenza
4. recapito, cioè dove l'obiettore può essere raggiunto da comunicazioni scritte e, ove possibile, telefoniche o tramite e-mail
5. distretto militare di appartenenza
6. data di presentazione della domanda di obiezione
7. data di arruolamento ( cioè la data in cui - durante la visita di leva - si è stati dichiarati abili ed arruolati al servizio di leva)
8. il settore di impiego richiesto nella domanda
9. l'Ente o gli Enti indicati nella domanda come preferenziali per l'assegnazione
10. posizione rispetto agli obblighi di leva (in servizio, in attesa di chiamata, differimento, posizione di ritardo per motivi di studio e relativa data di scadenza, etc.)
11. se obiettore in servizio, l'Ente e la sede operativa presso la quale è impiegato
12. indicazione della causa di dispensa o di LISAAC
13. le informazioni complete relative alle varie cause di dispensa o di LISAAC indicate al punto successivo
14. ogni altra informazione considerata utile dall'interessato per illustrare la propria situazione

La domanda deve essere firmata e datata e può essere compilata utilizzando l'apposito modulo, disponibile sul sito www.serviziocivile.it, magari mixandola con quello proposto anche sul mio sito.


[...]


10. Articolo 2, comma 1, lettera a) numero 1 - unico produttore di reddito del nucleo familiare:

Per tutti:
- situazione di famiglia mod. 17, completo in ogni sua parte (il documento è rilasciato in Comune);
- documentazione attestante la situazione patrimoniale di tutti i familiari (fotocopie autenticate dei mod. 101, 102, 730S, 740, ecc.), ovvero dichiarazione resa ai sensi della L. 15/1968 attestante che non è stata presentata denuncia dei redditi perché di ammontare inferiore a quello previsto per l'obbligatorietà della denuncia stessa;

Per i lavoratori dipendenti:
- fotocopia autenticata dell'ultima busta paga;
- fotocopia autenticata del libretto di lavoro;
- dichiarazione del datore di lavoro dell'obiettore, dalla quale risulti l'Ente o l'Azienda presso cui il giovane presti lavoro, il tipo di rapporto di lavoro (a tempo determinato, a termine, stagionale), l'ammontare complessivo della retribuzione mensile;
- nulla osta dell'ufficio di collocamento (che, come ci ricorda Dario da PD, altro non è che un modello in possesso dell'azienda, redatto al momento dell'assunzione in cui vengono indicati tutti i dati relativi al rapporto di lavoro successivamente presentato all'ufficio di collocamento a cui pone un timbro);
- copia del libro matricola (potreste fare come l'amico Dario da PD che ha allegato copia della prima pagina (dove risulta il nome dell'azienda), dell'ultima (dove risulta la vidimazione) e della pagina dove è scritto il proprio nome con i dati degli altri dipendenti anneriti con un pennarello (causa legge sulla privacy).
- copia del libro paga (qualora in azienda non lo tengano, potreste ancora una volta fare come l'amico Dario da PD, e cioè usare in sostituzione i cedolini vidimati (non mi ricordo se da INAIL o INPS...) che valgono appunto come libro paga, specificandolo nella domanda di dispensa).

Per i lavoratori autonomi:
- fotocopia autenticata della dichiarazione I.V.A., (per produttori agricoli e tutte le attività imprenditoriali ecc.);
- fotocopia autenticata delle ultime 10 fatture emesse;

NOTA BENE: per avere la dispensa basta avere un reddito, non per forza dovete essere lavoratori dipendenti od autonomi, io ad esempio ero un collaboratore familiare, nè dipendente, nè autonomo, ma con un regolare e certificabile reddito, e pertanto certi documenti che ci sono nella lista non li potevo avere, quindi non li ho nè allegati nè autocertificati.

Aggiungerei poi io, fotocopia di un documento valido datato e sottoscritto, con cui così si possono anche fare le autocertificazioni, tra cui ad esempio l'autocertificazione della conformità delle fotocopie ai propri documenti originali posseduti, evitando così di dover andare in comune per fare l'autentica di ognuno.

NOTA BENE: tale lista di documenti è indicativa, quindi se per qualche motivo non siete nelle condizioni materiali di produrre un certo documento, semplicemente sostituitelo con un'autocertificazione, specificando ovviamente i motivi impeditivi.

Per informazioni su ciò che potete autocertificare o meno e per i relativi moduli, si legga anche in proposito la mia relativa faq al solito indirizzo (http://www.bisighini.it/obiezione.html).

********

Per gli altri motivi di dispensa, l'elenco dei documenti lo trovate nella Nota esplicativa al D.P.C.M. in data 9 febbraio 2001 emanato ai sensi dell'art. 9 della legge 8 luglio 1998, n. 230, e successive modificazioni" (art. 2 del decreto legge 16 settembre 1999, n. 324, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 12 novembre 1999, n. 424)

nella sezione "Legislazione" sul sito dell'Ufficio Nazionale per il Servizio Civile http://www.serviziocivile.it/

[oppure nello mio file ZIP contenente la principale legislazione in materia che trovate al solito indirizzo http://www.bisighini.it/obiezione.html]

Dove potete trovare anche eventuali moduli per fare domanda di dispensa o LISAAC.

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FAQ redatta con le informazioni prevalentemente reperite sul newsgroup it.sociale.obiezione, per BUONA parte ad opera della dott.ssa Valentina P. ( newsgroup a cui potete accedere anche tramite questo sito internet: http://www.mailgate.org/ ), i miei meriti in ciò sono quindi modesti. Un grazie in articolare oltre all'ormai mitica Valentina anche a Dario da PD ed Andrea Giudiceandrea per alcune utili precisazioni.

Queste informazioni hanno valenza di pareri personali puramente indicativi, qualora UNSC o altre Pubbliche Amministrazioni coninvolte siano di altro parere, potete solo provare a procedere tramite ricorso e/o denuncia giudiziaria. Non IO, non le P.A. abbiamo l'ultima parola: ce l'hanno i GIUDICI.

Potete usare questa FAQ come meglio credete (assumendovene OGNI responsabilità), potete liberamente aggiornarla, modificarla, diffonderla.. col solo limite di non usarla per dare consigli a fini di lucro!
Ragazzi evitare legalmente il servizio civile, con qualche sacrificio, SI PUO'!

FAQ by dott. Luca "ADE the Jurist" Bisighini
dispensato dall'obbligo di prestare servizio civile lo 08/11/2000
ex art. 2,comma 1, let. a) del D.L. 324/99 convertito con legge 424/99.

Per altre informazioni o per commenti o per rettificare eventuali incorrettezze, contattatemi a

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