La domanda di dispensa sospende SEMPRE l'avvio al servizio ? (5/2/2002)
Premetto che:
il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 febbraio 2001 (Gazzetta
Ufficiale n. 41 del 19/02/2001) stabilisce: all'art.
5, comma 2, che
le domande di dispensa possono essere presentate entro il giorno che precede
l'assunzione in servizio, mentre quelle di LISAAC nel corso dell'espletamento
del servizio medesimo e all'art.
5, comma 4 che solo
la presentazione della domanda di dispensa sospende l'avvio al servizio.
e la Nota esplicativa al D.P.C.M. del 9 febbraio 2001 della PRESIDENZA DEL
CONSIGLIO DEI MINISTRI, Ufficio nazionale per il servizio civile, sancisce,
(e vorrei anche vedere), al punto 12), in caso
di domande incomplete, parziali, non veritiere, carenti o non sufficientemente
documentate [...] la possibilità per gli interessati di presentarne
una nuova più completa e motivata e al punto
14), che in caso di reiezione della istanza di dispensa, gli obiettori
che abbiano già ricevuto la lettera di precettazione per l'avvio al
servizio civile e siano stati sospesi a seguito della presentazione della
domanda di dispensa, dovranno presentarsi per assumere servizio presso l'ente
cui erano stati destinati entro 10 giorni dalla ricezione del provvedimento
di non accoglimento dell'istanza di dispensa.
Dal che due cose mi sembrano lampanti:
1) una domanda di dispensa per legge sospende
l'avvio al servizio, non servono provvedimenti di UNSC o dell'ente a cui eventualmente
siate già stati assegnati: spedita la domanda ad UNSC ed prontamente
avvisato con raccomandata A.R. anche l'ente di assegnazione, tutto si blocca
per legge;
2) fatta una domanda di dispensa, in caso di diniego, nulla vieta di farne
una seconda, una terza e così via...
Ho però saputo
che UNSC sostiene (si veda in proposito la sezione
sul sito UNSC, COME FARE PER, Obiettori Dispensa, Domanda n° 24) che solo
la prima domanda di dispensa sia idonea a sospendere l'avvio al servizio,
non così per le eventuali successive domande
qualora si fosse già avuta la precettazione (la notifica della data
di avvio al servizio, cioè).
Il che mi parrebbe assolutamente FALSO, perchè
a meno che ci siano leggi che io non conosco, in base alle legislazione vigente
nessun fondamento normativo esiste a supporto di una tale tesi, per alcuni
semplici motivi:
A) in caso di reiezione della istanza di dispensa,
se già precettati e già sospesi, ci si deve presentare per assumere
servizio presso l'ente cui si era stati destinati entro 10 giorni;
B)
quindi ANCORA non si è ASSUNTO servizio, ma si hanno 10 gg per farlo;
C)
il citato DPCM dice che entro il giorno che precede l'assunzione in servizio
SI PUO' ANCORA presentare domanda di dispensa;
D)
se dopo dopo il diniego non sono ancora in servizio, ma ho 10 gg per farlo,
sono CHIARAMENTE nella situazione di chiedere DISPENSA e non certo lisaac
per cui invece DEVO GIA' ESSERE in corso di espletamento;
E) se è vero, COME E' VERO, che posso
ancora presentare domanda di dispensa, ALLORA c'è anche EX LEGE la
SOSPENSIONE dell'avvio al servizio.
Naturalmente se al momento della prima domanda di dispensa non si fosse nemmeno
stati assegnati all'ente in cui svolgere il servizio, nemmeno si porrebbe
la questione (ma su quest'ultima cosa concorda anche UNSC).
In base a cosa UNSC creda di poter ritenere il contrario, mi pare un arcano,
mi verrebbe quasi il dubbio che confondano il MOMENTO del "ricevimento
del precetto" CON QUELLO "del corso dell'espletamento del servizio".
Se davvero così fosse, saremmo ben oltre la forzatura giuridica...
SAREBBE creazione di diritto EX NOVO! Sinceramente non credo che nessuno vi
potrebbe costringere ad iniziare il servizio se voi avvisate l'ente della
nuova domanda di dispensa, poichè se voi vi "autosospendete"
per una espressa facoltà sancita dalla legge, l'ente od UNSC possono
impedirvelo solo citando un altrettanta espressa previsione normativa che
dica il contrario, che a tutt'oggi, a quanto ne so io, NON esiste.
Non dimenticate inoltre che se ANCHE UNSC interpretasse ESPRESSAMENTE in modo
contrario a quanto sancito dal DECRETO ( e nella nota eplicativa NON LO FA),
comunque sarebbe una mera interpretazione non vincolante per il giudice e
suscettibile di RICORSO poichè la P.A. non ha diritto ad atti di interpretazione
autentica consentita solo al legislatore rispetto alle leggi (in tal senso
genericamente cfr. Consiglio di Stato V,5.2.1993 n. 220 - tanto per essere
precisi).
Fine dei giochi... anche perchè ritengo che se qualcuno di UNSC o dell'ente
di assegnazione, pur essendo stato avvisato di tutto ciò, andando contro
quello che dice espressamente la legge, dia comunque false informazioni per
fare iniziare il servizio all'obiettore, per giovare all'ente o alla pubblica
amministrazione in genere e comunque creando
danno all'obiettore stesso, secondo me è assolutamente perseguibile
penalmente ex art. 323 vigente C.P. e quindi si potrebbe denunciarlo alla
procura della repubblica.
Vi cito l'art. 323 C.P. (Abuso d'ufficio):"Salvo
che il fatto non costituisca un più grave reato, il pubblico ufficiale
o l'incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni
o del servizio, in violazione di norme di legge o di regolamento, [...] intenzionalmente
procura a sè o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca
ad altri un danno ingiusto è punito con la reclusione da sei mesi a
tre anni. La pena è aumentata nei casi in cui il vantaggio o il danno
hanno un carattere di rilevante gravità."
Quindi qualora abbiate
già avuto una rifiuto ad una domanda di dispensa ed abbiate già
usufruito della sospensione dell'avvio al servizio, in quanto già precettati,
qualora presentiate una nuova domanda di dispensa vi consiglierei di mettere
in calce alla domanda stessa due righe di questo tenore per SPECIFICARE che
voi vi ritenete COMUNQUE di nuovo sospesi ex lege a seguito della nuova (seconda...
o terza... o quarta...) domanda di dispensa:
" Il sottoscritto
PREMESSO CHE ha presentato in data ... domanda di dispensa per... pervenuta ad UNSC il ..., dispensa rifiutatami con provvedimento del ..., n. protocollo UNSC ...,
E CHE aveva
già ricevuto la formale lettera di precettazione per l'avvio al servizio
civile, servizio che sarebbe dovuto iniziare presso l'ente..., in data ...,
assunzione sospesa ex lege per presentazione della sopracitata domanda di
dispensa,
PRESO ATTO CHE gli rimangono 10 giorni dalla ricezione del provvedimento di
non accoglimento dell'istanza di dispensa per assumere servizio presso l'ente
cui era già stato destinato [secondo quanto stabilito dalla nota esplicativa
al D.P.C.M. del 9 febbraio 2001 della PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI,
Ufficio nazionale per il servizio civile, al punto 14) ],
E CHE in caso di domande incomplete, parziali, non veritiere, carenti o non
sufficientemente documentate è comunque possibile per gli interessati
presentarne di nuove [secondo quanto stabilito dalla Nota esplicativa al D.P.C.M.
del 9 febbraio 2001 della PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, Ufficio nazionale
per il servizio civile, al punto 12) ],
E CHE qualora ancora non si sia assunto servizio, come in effetti tuttora è nella propria fattispecie concreta, è possibile presentare domanda di dispensa, domanda che sospende ex lege l'avvio stesso [secondo quanto stabilito dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 febbraio 2001 (Gazzetta Ufficiale n. 41 del 19/02/2001) all'art. 5, rispettivamente commi 2) e 4) ];
PRECISA INOLTRE CHE
secondo la richiamata normativa attualmente in vigore in materia si ritiene EX LEGE sospeso dall'avvio al servizio poichè risulta evidente, allo stato degli atti, che è nelle condizioni legislativamente previste per presentare domanda di dispensa, usufruendone pertanto dei relativi effetti di legge, tra cui appunto si annovera la sopracitata sospensione. "
Vi informo
comunque che un giurista (Salerno dott. Federico, praticante in uno studio
legale) ha espresso forti perplessità
in relazione ad una mia siffatta interpretazione,
poichè a suo parere tale mio orientamento molto rigido, che si fonda
sul solo testo normativo se può reggere almeno teoricamente, davanti
ad un giudice potrebbe avere poca valenza, poichè è innegabile
(e almeno su questo sono pienamente d'accordo) che la ratio della norma nelle
intenzioni del legislatore dovesse (e volesse ?) essere ben diversa dall'assicurare
l'eventuale faziosa facoltà di qualcuno di rinviare sine die la partenza
per l'espletamento del servizio presentando infondate e/o immotivate domande
di dispensa a raffica.
Certo è, ribatterei io, che in tema di
interpretazione legislativa c'è un criterio fondamentale che va osservato
e cioè che l'interpretazione LETTERALE delle espressioni usate nel
testo rimane preminente, un'interpretazione che PALESEMENTE vada OLTRE e/o
CONTRO quanto dettato dal legislatore non è consentita e la LEGGE nel
nostro caso mi pare NON che sia chiara, bensì CRISTALLINA !... e credo
che UNSC lo sappia bene.
Non vorrei poi puntualizzare l'ovvio, ma sia altrettanto chiaro, che se in
sede giudiziaria venisse accertato che in effetti si sono presentate PLURIME
domande di dispensa ASSOLUTAMENTE svincolate da qualsivoglia situazione reale
col solo intento di rimandare all'infinito lo svolgimento del servizio, probabilmente
si potrebbe rischiare qualcosa anche sul piano penale (magari truffa ai danni
dello stato ??)... e un tale "modus operandi" VE LO SCONSIGLIO a
caratteri cubitali!
Chiuderei riportandovi alcune testimonianze molto
indicative, sull'alquanto discutibile interpretazione di UNSC .
A) Io ho postato un poco di tempo fa queste mie
considerazioni sul FORUM dell'UNSC, PER BEN DUE VOLTE, chiedendo un loro parere
formale in merito alla questione. Sapete cosa mi hanno risposto ? Semplicemente
NON MI HANNO RISPOSTO !!! Hanno ignorato la mia richiesta.
B) Un ragazzo vistosi rifiutata una prima domanda
di dispensa, dopo aver letto queste mie opinioni, si è recato agli
sportelli UNSC chiedendo chiarimenti in merito. L'unica cosa che ha ottenuto
è stato un generico richiamo agli obblighi di servire la patria sancito
in Costituzione!!!!! (patetico, ndr). Al che, sentitosi preso in giro, ha
fatto una seconda domanda di DISPENSA, con in aggiunta una SECONDA richiesta
dove chiedeva ad U.N.S.C. ANCHE un'interpretazione autentica SCRITTA in relazione
alla correttezza della classificazione della seconda domanda come "DISPENSA"
appunto e DI CONSEGUENZA della relativa sospensione ex lege dall'avvio al
servizio per una SECONDA volta. Sapete cosa ha risposto UNSC a tale domanda
?
NON ha dato interpretazione autentica scritta, lasciando cadere la questione,
e ha DISPENSATO IL RAGAZZO, parlando nella risposta genericamente di "ACCETTAZIONE
della domanda di "DISPENSA/LISAAC" ... lasciando quindi tutto senza
una classificazione certa.
Traete liberamente VOI le vostre conclusioni.
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FAQ by dott. Luca "ADE the Jurist" Bisighini, sono laureato in giurisprudenza, ma lavoro in tutt'altro campo, quello che leggete sono SOLO pareri miei personali. Qualora UNSC sia di altro parere, potete solo provare a procedere tramite ricorso e/o denuncia giudiziaria. Non IO, non UNSC abbiamo l'ultima parola: ce l'hanno i GIUDICI.
Potete usare questa FAQ come meglio credete (assumendovene OGNI responsabilità), potete liberamente aggiornarla, modificarla, diffonderla.. col solo limite di non usarla per dare consigli a fini di lucro!
Per altre informazioni o
per commenti o per rettificare eventuali incorrettezze, contattatemi a
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