La domanda di dispensa sospende SEMPRE l'avvio al servizio ? (5/2/2002)

Premetto che:
il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 febbraio 2001 (Gazzetta Ufficiale n. 41 del 19/02/2001) stabilisce: all'
art. 5, comma 2, che le domande di dispensa possono essere presentate entro il giorno che precede l'assunzione in servizio, mentre quelle di LISAAC nel corso dell'espletamento del servizio medesimo e all'art. 5, comma 4 che solo la presentazione della domanda di dispensa sospende l'avvio al servizio.

e la Nota esplicativa al D.P.C.M. del 9 febbraio 2001 della PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, Ufficio nazionale per il servizio civile, sancisce, (e vorrei anche vedere), al punto 12), in caso di domande incomplete, parziali, non veritiere, carenti o non sufficientemente documentate [...] la possibilità per gli interessati di presentarne una nuova più completa e motivata e al punto 14), che in caso di reiezione della istanza di dispensa, gli obiettori che abbiano già ricevuto la lettera di precettazione per l'avvio al servizio civile e siano stati sospesi a seguito della presentazione della domanda di dispensa, dovranno presentarsi per assumere servizio presso l'ente cui erano stati destinati entro 10 giorni dalla ricezione del provvedimento di non accoglimento dell'istanza di dispensa.

Dal che due cose mi sembrano lampanti:
1) una domanda di dispensa per legge sospende l'avvio al servizio, non servono provvedimenti di UNSC o dell'ente a cui eventualmente siate già stati assegnati: spedita la domanda ad UNSC ed prontamente avvisato con raccomandata A.R. anche l'ente di assegnazione, tutto si blocca per legge;
2) fatta una domanda di dispensa, in caso di diniego, nulla vieta di farne una seconda, una terza e così via...

Ho però saputo che UNSC sostiene (si veda in proposito la sezione sul sito UNSC, COME FARE PER, Obiettori Dispensa, Domanda n° 24) che solo la prima domanda di dispensa sia idonea a sospendere l'avvio al servizio, non così per le eventuali successive domande qualora si fosse già avuta la precettazione (la notifica della data di avvio al servizio, cioè).

Il che mi parrebbe assolutamente FALSO, perchè a meno che ci siano leggi che io non conosco, in base alle legislazione vigente nessun fondamento normativo esiste a supporto di una tale tesi, per alcuni semplici motivi:

A) in caso di reiezione della istanza di dispensa, se già precettati e già sospesi, ci si deve presentare per assumere servizio presso l'ente cui si era stati destinati entro 10 giorni;
B) quindi ANCORA non si è ASSUNTO servizio, ma si hanno 10 gg per farlo;
C) il citato DPCM dice che entro il giorno che precede l'assunzione in servizio SI PUO' ANCORA presentare domanda di dispensa;
D) se dopo dopo il diniego non sono ancora in servizio, ma ho 10 gg per farlo, sono CHIARAMENTE nella situazione di chiedere DISPENSA e non certo lisaac per cui invece DEVO GIA' ESSERE in corso di espletamento;
E) se è vero, COME E' VERO, che posso ancora presentare domanda di dispensa, ALLORA c'è anche EX LEGE la SOSPENSIONE dell'avvio al servizio.

Naturalmente se al momento della prima domanda di dispensa non si fosse nemmeno stati assegnati all'ente in cui svolgere il servizio, nemmeno si porrebbe la questione (ma su quest'ultima cosa concorda anche UNSC).

In base a cosa UNSC creda di poter ritenere il contrario, mi pare un arcano, mi verrebbe quasi il dubbio che confondano il MOMENTO del "ricevimento del precetto" CON QUELLO "del corso dell'espletamento del servizio". Se davvero così fosse, saremmo ben oltre la forzatura giuridica... SAREBBE creazione di diritto EX NOVO! Sinceramente non credo che nessuno vi potrebbe costringere ad iniziare il servizio se voi avvisate l'ente della nuova domanda di dispensa, poichè se voi vi "autosospendete" per una espressa facoltà sancita dalla legge, l'ente od UNSC possono impedirvelo solo citando un altrettanta espressa previsione normativa che dica il contrario, che a tutt'oggi, a quanto ne so io, NON esiste.

Non dimenticate inoltre che se ANCHE UNSC interpretasse ESPRESSAMENTE in modo contrario a quanto sancito dal DECRETO ( e nella nota eplicativa NON LO FA), comunque sarebbe una mera interpretazione non vincolante per il giudice e suscettibile di RICORSO poichè la P.A. non ha diritto ad atti di interpretazione autentica consentita solo al legislatore rispetto alle leggi (in tal senso genericamente cfr. Consiglio di Stato V,5.2.1993 n. 220 - tanto per essere precisi).

Fine dei giochi... anche perchè ritengo che se qualcuno di UNSC o dell'ente di assegnazione, pur essendo stato avvisato di tutto ciò, andando contro quello che dice espressamente la legge, dia comunque false informazioni per fare iniziare il servizio all'obiettore, per giovare all'ente o alla pubblica amministrazione in genere e comunque creando danno all'obiettore stesso, secondo me è assolutamente perseguibile penalmente ex art. 323 vigente C.P. e quindi si potrebbe denunciarlo alla procura della repubblica.
Vi cito l'art. 323 C.P. (Abuso d'ufficio):"Salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di norme di legge o di regolamento, [...] intenzionalmente procura a sè o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La pena è aumentata nei casi in cui il vantaggio o il danno hanno un carattere di rilevante gravità."

Quindi qualora abbiate già avuto una rifiuto ad una domanda di dispensa ed abbiate già usufruito della sospensione dell'avvio al servizio, in quanto già precettati, qualora presentiate una nuova domanda di dispensa vi consiglierei di mettere in calce alla domanda stessa due righe di questo tenore per SPECIFICARE che voi vi ritenete COMUNQUE di nuovo sospesi ex lege a seguito della nuova (seconda... o terza... o quarta...) domanda di dispensa:

" Il sottoscritto

PREMESSO CHE ha presentato in data ... domanda di dispensa per... pervenuta ad UNSC il ..., dispensa rifiutatami con provvedimento del ..., n. protocollo UNSC ...,

E CHE aveva già ricevuto la formale lettera di precettazione per l'avvio al servizio civile, servizio che sarebbe dovuto iniziare presso l'ente..., in data ..., assunzione sospesa ex lege per presentazione della sopracitata domanda di dispensa,

PRESO ATTO CHE gli rimangono 10 giorni dalla ricezione del provvedimento di non accoglimento dell'istanza di dispensa per assumere servizio presso l'ente cui era già stato destinato [secondo quanto stabilito dalla nota esplicativa al D.P.C.M. del 9 febbraio 2001 della PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, Ufficio nazionale per il servizio civile, al punto 14) ],

E CHE in caso di domande incomplete, parziali, non veritiere, carenti o non sufficientemente documentate è comunque possibile per gli interessati presentarne di nuove [secondo quanto stabilito dalla Nota esplicativa al D.P.C.M. del 9 febbraio 2001 della PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, Ufficio nazionale per il servizio civile, al punto 12) ],

E CHE qualora ancora non si sia assunto servizio, come in effetti tuttora è nella propria fattispecie concreta, è possibile presentare domanda di dispensa, domanda che sospende ex lege l'avvio stesso [secondo quanto stabilito dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 febbraio 2001 (Gazzetta Ufficiale n. 41 del 19/02/2001) all'art. 5, rispettivamente commi 2) e 4) ];


PRECISA INOLTRE CHE

secondo la richiamata normativa attualmente in vigore in materia si ritiene EX LEGE sospeso dall'avvio al servizio poichè risulta evidente, allo stato degli atti, che è nelle condizioni legislativamente previste per presentare domanda di dispensa, usufruendone pertanto dei relativi effetti di legge, tra cui appunto si annovera la sopracitata sospensione. "

Vi informo comunque che un giurista (Salerno dott. Federico, praticante in uno studio legale) ha espresso forti perplessità in relazione ad una mia siffatta interpretazione, poichè a suo parere tale mio orientamento molto rigido, che si fonda sul solo testo normativo se può reggere almeno teoricamente, davanti ad un giudice potrebbe avere poca valenza, poichè è innegabile (e almeno su questo sono pienamente d'accordo) che la ratio della norma nelle intenzioni del legislatore dovesse (e volesse ?) essere ben diversa dall'assicurare l'eventuale faziosa facoltà di qualcuno di rinviare sine die la partenza per l'espletamento del servizio presentando infondate e/o immotivate domande di dispensa a raffica.
Certo è, ribatterei io, che in tema di interpretazione legislativa c'è un criterio fondamentale che va osservato e cioè che l'interpretazione LETTERALE delle espressioni usate nel testo rimane preminente, un'interpretazione che PALESEMENTE vada OLTRE e/o CONTRO quanto dettato dal legislatore non è consentita e la LEGGE nel nostro caso mi pare NON che sia chiara, bensì CRISTALLINA !... e credo che UNSC lo sappia bene.
Non vorrei poi puntualizzare l'ovvio, ma sia altrettanto chiaro, che se in sede giudiziaria venisse accertato che in effetti si sono presentate PLURIME domande di dispensa ASSOLUTAMENTE svincolate da qualsivoglia situazione reale col solo intento di rimandare all'infinito lo svolgimento del servizio, probabilmente si potrebbe rischiare qualcosa anche sul piano penale (magari truffa ai danni dello stato ??)... e un tale "modus operandi" VE LO SCONSIGLIO a caratteri cubitali!

Chiuderei riportandovi alcune testimonianze molto indicative, sull'alquanto discutibile interpretazione di UNSC .
A) Io ho postato un poco di tempo fa queste mie considerazioni sul FORUM dell'UNSC, PER BEN DUE VOLTE, chiedendo un loro parere formale in merito alla questione. Sapete cosa mi hanno risposto ? Semplicemente NON MI HANNO RISPOSTO !!! Hanno ignorato la mia richiesta.
B) Un ragazzo vistosi rifiutata una prima domanda di dispensa, dopo aver letto queste mie opinioni, si è recato agli sportelli UNSC chiedendo chiarimenti in merito. L'unica cosa che ha ottenuto è stato un generico richiamo agli obblighi di servire la patria sancito in Costituzione!!!!! (patetico, ndr). Al che, sentitosi preso in giro, ha fatto una seconda domanda di DISPENSA, con in aggiunta una SECONDA richiesta dove chiedeva ad U.N.S.C. ANCHE un'interpretazione autentica SCRITTA in relazione alla correttezza della classificazione della seconda domanda come "DISPENSA" appunto e DI CONSEGUENZA della relativa sospensione ex lege dall'avvio al servizio per una SECONDA volta. Sapete cosa ha risposto UNSC a tale domanda ?
NON ha dato interpretazione autentica scritta, lasciando cadere la questione, e ha DISPENSATO IL RAGAZZO, parlando nella risposta genericamente di "ACCETTAZIONE della domanda di "DISPENSA/LISAAC" ... lasciando quindi tutto senza una classificazione certa.
Traete liberamente VOI le vostre conclusioni.

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FAQ by dott. Luca "ADE the Jurist" Bisighini, sono laureato in giurisprudenza, ma lavoro in tutt'altro campo, quello che leggete sono SOLO pareri miei personali. Qualora UNSC sia di altro parere, potete solo provare a procedere tramite ricorso e/o denuncia giudiziaria. Non IO, non UNSC abbiamo l'ultima parola: ce l'hanno i GIUDICI.

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